IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'art.  1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3,  del  citato  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale: «Dal 1° maggio al  31  luglio
2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche  nelle
regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con
ordinanza del Ministro della  salute  ai  sensi  dell'art.  1,  comma
16-bis, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nelle  quali
l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250
casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati  dell'ultimo
monitoraggio disponibile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle  Regioni  Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Vista la nota del 29 aprile 2021 con  la  quale  la  Regione  Valle
d'Aosta ha chiesto di effettuare una valutazione attenta e  oggettiva
della  situazione  epidemiologica  descritta,  con  una   valutazione
critica del parametro di incidenza; 
  Visto il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente all'allegato report n. 50 dal quale  si  evince  che:  «La
ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7  (nota
come variante inglese) e la presenza di altre  varianti  che  possono
eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di  continuare
a  mantenere  particolare  cautela  e  gradualita'   nella   gestione
dell'epidemia»; 
  Considerato che, nello stesso verbale,  in  riscontro  alla  citata
nota della Regione Valle d'Aosta, si osserva che: «l'incidenza e'  un
parametro aggiuntivo che si affianca alla valutazione del rischio  in
base alla normativa vigente  e  che  non  sono  stati  forniti  dalla
regione dati che evidenzino possibili elementi distorsivi nel calcolo
che risulta  pari  a  265  casi/100.000  abitanti  in  base  ai  dati
riportati dalla regione stessa al Ministero della salute nel  periodo
23-29 aprile 2021»; 
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   Focus
incidenza», allegato al richiamato verbale della Cabina di regia, dal
quale risulta che la  Regione  Valle  d'Aosta  presenta  un'incidenza
settimanale dei contagi pari a 265 casi ogni 100.000 abitanti; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  30  aprile  2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  ai  fini
dell'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure di cui alla
c.d. «zona rossa»,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una  nuova
classificazione; 
  Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                  Misure di contenimento e gestione 
        dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alla Regione  Valle  d'Aosta
si applicano, per un periodo di quindici giorni,  le  misure  di  cui
alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile
2021,  n.  52,  ferma  restando  la   possibilita'   di   una   nuova
classificazione.