Art. 10 
 
           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per l'anno 2021 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, (colonna 4), o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  8   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno all'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti  unitari,  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione
e' effettuata in due rate  di  pari  importo  a  valere  sulle  somme
versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del  16
dicembre   2021.   Gli   importi   recuperati   dall'Agenzia    delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  Conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2021 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 920