Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2021 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale
spettante per l'anno 2021 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 come
definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2020. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato
degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2021, delle correzioni puntuali di
cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021;
b) dall'applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 55 per cento della quota del Fondo di
solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2021, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 e
i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020 e assoggettati
alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e
smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione
del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale 2021 la capacita' fiscale perequabile dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura del 60 per
cento.
3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 2 e'
riportato nell'allegato 2, (colonna 1).