Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
         2021 per i comuni delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2021 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2020  come
definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2020. Il valore di cui al  periodo  precedente  e'  rettificato
degli importi derivanti: 
    a) dagli effetti, per l'anno 2021, delle correzioni  puntuali  di
cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021; 
    b) dall'applicazione per l'anno 2021 delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 55 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2021,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra  le  capacita'  fiscali,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 e
i fabbisogni standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard nella seduta del 30 settembre 2020 e assoggettati
alla  metodologia  di  esclusione  della   componente   «raccolta   e
smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della  medesima  Commissione
del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del  Fondo  di  solidarieta'
comunale 2021 la  capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura  del  60  per
cento. 
  3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  2  e'
riportato nell'allegato 2, (colonna 1).