Art. 6 
 
                   Accantonamento per l'anno 2021 
 
  1.  Per  l'anno  2021  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
5.923.000  sul  Fondo  di  solidarieta'  comunale   integrato   della
dotazione di euro 1.077.000 di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera
d-septies) della legge n. 232 del 2016. 
  2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli  ai  singoli
comuni derivanti da  rettifiche  dei  valori  ai  fini  del  presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
  3.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2021,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1 del presente decreto. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche  di  cui  al  comma   3   decorrono   dall'anno   2021   e
l'accantonamento di cui al comma 1, non utilizzato e' destinato  all'
incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.