Art. 6
Accantonamento per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021 e' costituito un accantonamento di euro
5.923.000 sul Fondo di solidarieta' comunale integrato della
dotazione di euro 1.077.000 di cui all'art. 1, comma 449, lettera
d-septies) della legge n. 232 del 2016.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli
comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali.
3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini
dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2021, di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1 del presente decreto.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2021 e
l'accantonamento di cui al comma 1, non utilizzato e' destinato all'
incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.