Art. 7 
 
Determinazione della quota del Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
               l'anno 2021 relativa ai singoli comuni 
 
  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna, la  somma  algebrica  del
valore di cui all'allegato 3, (colonna 7) e' riportato  nell'allegato
4, (colonna 1). 
  2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al  comma  1
sono corretti in relazione all'accantonamento di cui  all'art.  6,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4,  (colonna
2). 
  3. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per  i  singoli  comuni  l'
importo spettante per l' anno 2021 a titolo di Fondo di  solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4, (colonna 3). 
  4. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, (colonne 1  e  2)  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2021 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato  nell'allegato  4,
(colonna 4). In tal caso  l'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari al predetto importo. 
  5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4,  i
comuni  interessati  sono  tenuti  a   versare   la   somma   residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso  di
mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre  2021
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  provvede  al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque
titolo dovuti al comune.