Art. 7
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2021 relativa ai singoli comuni
1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, la somma algebrica del
valore di cui all'allegato 3, (colonna 7) e' riportato nell'allegato
4, (colonna 1).
2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1
sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, (colonna
2).
3. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui
all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni l'
importo spettante per l' anno 2021 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4, (colonna 3).
4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui
all'allegato 4, (colonne 1 e 2) determina per i singoli comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei
comuni dovuta per l'anno 2021 a titolo di alimentazione del Fondo di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato nell'allegato 4,
(colonna 4). In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari al predetto importo.
5. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i
comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di
mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2021
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque
titolo dovuti al comune.