Art. 9 
 
                Erogazioni di risorse per l'anno 2021 
 
  1. Per l'anno 2021, il Ministero dell'interno,  Direzione  centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  in  base
all'art. 7 del presente decreto, al netto  delle  detrazioni  di  cui
successivo art. 8, in due rate  da  corrispondere  entro  i  mesi  di
maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque
nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365,  relativo
al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'interno.