Art. 9
Erogazioni di risorse per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, il Ministero dell'interno, Direzione centrale
della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto
attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base
all'art. 7 del presente decreto, al netto delle detrazioni di cui
successivo art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di
maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque
nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo
al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'interno.