Art. 9 Erogazioni di risorse per l'anno 2021 1. Per l'anno 2021, il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base all'art. 7 del presente decreto, al netto delle detrazioni di cui successivo art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.