IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare: l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attivita' e' comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio; l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro mensili; l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico; l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui all'art. 8, comma 4; l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le attivita' di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui all'art. 8; Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2019, relativo alle modalita' di utilizzo della Carta reddito di cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «beneficio addizionale» al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e' necessario individuarne le modalita' di richiesta ed erogazione, seguendo i principi e le regole - per quanto compatibili - della prestazione principale; Decreta: Art. 1 Beneficiari 1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa' cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio; c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto. 2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato decreto-legge. 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019.