Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si e' gia' fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non e' stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc e' ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al presente decreto.