Art. 2 
 
         Modalita' di presentazione della domanda di accesso 
                      al beneficio addizionale 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  beneficio  addizionale  di  cui
all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art.
3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  mediante  modello
«COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 
  2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali
si e' gia' fruito del Rdc e per le  quali,  tuttavia,  non  e'  stata
effettuata la  comunicazione  obbligatoria  nel  termine  dei  trenta
giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 
  3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali
la fruizione del Rdc e' ancora in corso,  per  fruire  del  beneficio
addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS
mediante il  nuovo  schema  di  modello  «COM  Esteso»,  allegato  al
presente decreto.