Art. 3 
 
                  Importo del beneficio addizionale 
 
  1. Fermi restando i requisiti di  cui  all'art.  1,  l'importo  del
beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al
mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione.