Art. 3 Importo del beneficio addizionale 1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione.