Art. 4 
 
       Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 
 
  1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto  dall'INPS  sulla  base
dei requisiti autodichiarati e delle informazioni  disponibili  negli
archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.  Resta
salvo, in capo all'INPS,  il  potere  di  verifica  delle  condizioni
autocertificate  con  il  modello  «COM  Esteso»  per  l'accesso   al
beneficio addizionale. 
  2. Il  beneficio  addizionale  e'  erogato  dall'INPS  in  un'unica
soluzione entro il secondo mese successivo a  quello  della  domanda,
con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato  in  sede  di
presentazione della domanda,  o  tramite  bonifico  domiciliato,  nel
rispetto della soglia massima prevista dalla legge per  il  pagamento
in contanti. 
  3. L'erogazione del  beneficio  addizionale  oggetto  del  presente
decreto avviene nel rispetto delle disposizioni  finanziarie  di  cui
all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.