Art. 4 Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al beneficio addizionale. 2. Il beneficio addizionale e' erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. 3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.