Art. 5 
 
                  Revoca del beneficio addizionale 
 
  1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: 
    a)  qualora  l'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima  di  dodici  mesi
dall'avvio della  stessa,  o  nel  caso  in  cui  il  percettore  del
beneficio addizionale abbia  ceduto  la  propria  quota  di  capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio,
entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; 
    b) qualora il Rdc,  in  corso  di  erogazione  al  momento  della
richiesta del beneficio addizionale,  sia  oggetto  di  revoca  nelle
ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal
Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  o  sia
destinatario di un provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  emanato
ai sensi del successivo art. 7-ter.