Art. 5 Revoca del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: a) qualora l'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.