(( Art. 1 - bis 
 
Semplificazione in materia  di  designazione  dei  rappresentanti  di
  lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021 
 
  1. In considerazione del permanere  del  quadro  epidemiologico  da
COVID-19  e  al  fine  di  assicurare  il  necessario  distanziamento
sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui  all'articolo
1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista puo'  essere
presentato presso gli  uffici  comunali  mediante  posta  elettronica
certificata entro il mercoledi' antecedente la  votazione,  in  luogo
delle altre forme previste dall'articolo 25  del  testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati): 
                «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera
          e  autenticata  da  un  notaio  o  da  un   Sindaco   della
          circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
          essi autorizzate  in  forma  autentica,  hanno  diritto  di
          designare, all'Ufficio di ciascuna sezione  ed  all'Ufficio
          centrale circoscrizionale, due rappresentanti della  lista:
          uno effettivo e l'altro  supplente,  scegliendoli  fra  gli
          elettori  della  circoscrizione  che  sappiano  leggere   e
          scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti  presso
          gli uffici elettorali di sezione  e'  presentato  entro  il
          venerdi' precedente l'elezione, al  segretario  del  comune
          che ne dovra' curare la trasmissione  ai  presidenti  delle
          sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai  singoli
          presidenti delle sezioni il  sabato  pomeriggio  oppure  la
          mattina stessa delle elezioni,  purche'  prima  dell'inizio
          della votazione. 
                L'atto  di  designazione  dei  rappresentanti  presso
          l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
          ore  12  del  giorno  in  cui  avviene   l'elezione,   alla
          Cancelleria  della  Corte   d'appello   o   del   Tribunale
          circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. 
                Per lo svolgimento del loro  compito  i  delegati  di
          lista devono  dimostrare  la  loro  qualifica  esibendo  la
          ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello
          o del Tribunale  all'atto  del  deposito  delle  liste  dei
          candidati.   Nel   caso   che   alla    designazione    dei
          rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a
          norma del primo comma del  presente  articolo,  il  notaio,
          nell'autenticarne  la  firma,  da'   atto   dell'esibizione
          fattagli della ricevuta rilasciata  all'atto  del  deposito
          delle liste.». 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  35  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570 (Testo unico delle  leggi  per  la  composizione  e  la
          elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): 
                «Art. 35. - La Commissione  elettorale  mandamentale,
          entro il giovedi'  precedente  la  elezione,  trasmette  al
          Sindaco, per la consegna  al  presidente  di  ogni  sezione
          elettorale,  contemporaneamente  agli   oggetti   ed   atti
          indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati  a
          designare i due rappresentanti di lista presso ogni  seggio
          e presso l'Ufficio centrale. 
                Tale designazione potra' essere comunicata  entro  il
          venerdi' precedente l'elezione al  segretario  del  Comune,
          che ne dovra' curare la trasmissione  ai  presidenti  delle
          sezioni  elettorali,   ovvero   direttamente   ai   singoli
          presidenti il sabato pomeriggio oppure  la  mattina  stessa
          della   elezione,   purche'   prima    dell'inizio    della
          votazione.».