Art. 2 
 
Riduzione  delle  sottoscrizioni   per   le   elezioni   comunali   e
  circoscrizionali dell'anno  2021  ((  e  modifiche  in  materia  di
  elezione del sindaco e del consiglio comunale  nei  comuni  sino  a
  15.000 abitanti )) 
 
  1.  Limitatamente  alle  elezioni   comunali   e   circoscrizionali
dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste  per  la
presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. 
  (( 1-bis. Per l'anno 2021,  in  considerazione  del  permanere  del
quadro epidemiologico da  COVID-19  complessivamente  e  diffusamente
grave su tutto il territorio nazionale  e  a  causa  delle  oggettive
difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra  diversi
Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
sino  a  15.000  abitanti,  in  deroga  a   quanto   previsto   dalle
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo  71,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata  ammessa  e  votata
una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed
il candidato a sindaco collegato, purche'  essa  abbia  riportato  un
numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il
numero dei votanti non sia stato inferiore  al  40  per  cento  degli
elettori iscritti nelle liste  elettorali  del  comune.  Qualora  non
siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. )) 
  (( 1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico
da COVID-19 e delle oggettive difficolta'  di  movimento  all'interno
dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del  sindaco  e
del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   per   la
determinazione  del  numero  degli  elettori  iscritti  nelle   liste
elettorali del comune non si  tiene  conto  degli  elettori  iscritti
all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  che  non
esercitano il diritto di voto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  71  (Elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
          comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - (Omissis). 
                10. Ove sia stata ammessa e votata  una  sola  lista,
          sono eletti tutti i candidati compresi nella lista,  ed  il
          candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
          un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
          votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
          50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
          del  comune.  Qualora   non   si   siano   raggiunte   tali
          percentuali, la elezione e' nulla. 
              (Omissis).».