Art. 2 Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 (( e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti )) 1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. (( 1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. )) (( 1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - (Omissis). 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla. (Omissis).».