Art. 3 Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'art. 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'"; all'art. 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi' successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore 14"; all'art. 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".».