Art. 3 
 
              Modalita' di svolgimento delle operazioni 
                     di votazione e di scrutinio 
 
  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento  sociale,  le
operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in  deroga
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23,  e
nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica con  elezioni  regionali  o
elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione
e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni  consultazione,
si  procede,  nell'ordine,  allo  scrutinio  relativo  alle  elezioni
politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a  quello
relativo alle elezioni regionali o alle elezioni  amministrative.  Si
applicano  le  disposizioni  previste  per  le   elezioni   politiche
relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il
funzionamento degli uffici elettorali di sezione.  Le  operazioni  di
scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro  12
ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali
con  le  elezioni  amministrative,  lo   scrutinio   delle   elezioni
amministrative  e'  rinviato  alle  ore  9  del  martedi',  dando  la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese  derivanti   dall'attuazione   di   adempimenti   comuni   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  399,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
                «399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
          in occasione delle consultazioni elettorali o  referendarie
          si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
          alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73,  secondo  comma,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 22, comma 6, del
          testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
          n.  533,  e  all'art.  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
          decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la
          parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'";
          all'art.  5,  primo   comma,   lettera   b),   del   citato
          decreto-legge  n.  161  del  1976  le   parole:   "martedi'
          successivo, con inizio  alle  ore  dieci"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "lunedi' successivo, con  inizio  alle  ore
          14"; all'art. 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della
          legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8  del
          martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14  del
          lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro  le
          ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
          le  parole:  "entro  le  ore  20"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".».