(( Art. 3 - bis 
 
           Apertura degli uffici del casellario giudiziale 
               in occasione di competizioni elettorali 
 
  1. Al fine di  consentire  la  pubblicazione  del  certificato  del
casellario giudiziale dei candidati a norma  dell'articolo  1,  comma
14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali
dell'anno 2021, il  Ministero  della  giustizia  assicura  l'apertura
degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica
presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di
Corte di appello  nei  giorni  prefestivo  e  festivo  immediatamente
precedenti il termine per la predetta pubblicazione. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  14,  della
          legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure  per  il  contrasto  dei
          reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  nonche'   in
          materia  di  prescrizione  del  reato  e  in   materia   di
          trasparenza dei partiti e movimenti politici): 
                «14. Entro il quattordicesimo giorno  antecedente  la
          data delle competizioni  elettorali  di  qualunque  genere,
          escluse  quelle  relative  a  comuni  con  meno  di  15.000
          abitanti, i partiti e  i  movimenti  politici,  nonche'  le
          liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di
          pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di
          cui al comma 11,  nel  sito  internet  del  partito  o  del
          movimento  politico  sotto  il  cui  contrassegno  si  sono
          presentate nella  competizione  elettorale,  il  curriculum
          vitae fornito dai loro candidati e il relativo  certificato
          penale  rilasciato  dal  casellario  giudiziale  non  oltre
          novanta  giorni   prima   della   data   fissata   per   la
          consultazione elettorale. Ai  fini  dell'ottemperanza  agli
          obblighi di pubblicazione  nel  sito  internet  di  cui  al
          presente comma non e' richiesto il consenso espresso  degli
          interessati. Nel caso in  cui  il  certificato  penale  sia
          richiesto da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni
          di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati
          i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto  la
          propria responsabilita' ai sensi  dell'art.  47  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che la richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a
          rendere pubblici i dati ivi contenuti  in  occasione  della
          propria candidatura, le  imposte  di  bollo  e  ogni  altra
          spesa, imposta e diritto dovuti  ai  pubblici  uffici  sono
          ridotti della meta'.».