(( Art. 3 - ter 
 
                       Disposizioni in materia 
                    di relazione di fine mandato 
 
  1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo
4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
          legislativo  6   settembre   2011,   n.   149   (Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 4 (Relazione  di  fine  mandato  provinciale  e
          comunale). - (Omissis). 
                6. In caso di  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
          redazione  e  di  pubblicazione,  nel  sito   istituzionale
          dell'ente, della relazione di fine mandato, al  sindaco  e,
          qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
          del  servizio  finanziario  del  comune  o  al   segretario
          generale e' ridotto della meta', con riferimento  alle  tre
          successive    mensilita',    rispettivamente,     l'importo
          dell'indennita' di mandato e degli emolumenti.  Il  sindaco
          e',  inoltre,  tenuto  a   dare   notizia   della   mancata
          pubblicazione  della  relazione,  motivandone  le  ragioni,
          nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».