(( Art. 3 - quater 
 
Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione
  delle  universita'  e  delle   istituzioni   dell'alta   formazione
  artistica, musicale e coreutica 
 
  1. Per le medesime finalita' del  presente  decreto,  in  relazione
alle procedure elettorali per il rinnovo degli  organi  collegiali  e
monocratici  delle  universita'   e   delle   istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto  o  da  svolgere  durante  lo  stato  di  emergenza
prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio  2021,
tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono  individuare,
in  deroga  alle  disposizioni  normative  e  regolamentari  vigenti,
modalita',  anche  telematiche,  di  svolgimento  che  assicurino  il
rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in  relazione
al contenimento del contagio da COVID-19. 
  2. Le procedure elettorali di  cui  al  presente  articolo  debbono
concludersi, in ogni caso, entro il 31  ottobre  2021.  Fino  a  tale
data, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte dei
titolari degli organi monocratici, intervenuta  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla  legge
o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di  prima
fascia delle strutture interessate. 
  3. I soggetti che, a  qualsiasi  titolo,  svolgono,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli  organi  di
cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2,  proseguono
nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche  eventualmente
in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
28 febbraio 2003, n.  132,  nonche'  alle  disposizioni  di  legge  o
statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. 
  4. Ai fini del  subentro  nell'incarico,  l'atto  di  nomina  degli
organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui  al  comma  2
stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie  o
regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  reca;  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati». 
              - La delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio
          2021, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  15  del  20
          gennaio 2021), concerne la proroga dello stato di emergenza
          in   conseguenza    del    rischio    sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
                «Art.  2  (Organi  e  articolazione   interna   delle
          universita'). - 1. Le universita' statali, nel  quadro  del
          complessivo   processo   di   riordino    della    pubblica
          amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  a  modificare  i
          propri statuti in materia di organizzazione e di organi  di
          governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia
          di cui all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6
          della legge 9 maggio 1989,  n.  168,  secondo  principi  di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni  relative  all'ateneo,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) previsione dei seguenti organi: 
                    1) rettore; 
                    2) senato accademico; 
                    3) consiglio di amministrazione; 
                    4) collegio dei revisori dei conti; 
                    5) nucleo di valutazione; 
                    6) direttore generale; 
                  b) attribuzione  al  rettore  della  rappresentanza
          legale dell'universita' e delle funzioni di  indirizzo,  di
          iniziativa e di coordinamento delle attivita'  scientifiche
          e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
          finalita' dell'universita' secondo criteri  di  qualita'  e
          nel  rispetto  dei  principi  di   efficacia,   efficienza,
          trasparenza e promozione  del  merito;  della  funzione  di
          proposta  del  documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e  dei
          pareri del senato accademico,  nonche'  della  funzione  di
          proposta del bilancio di previsione annuale e  triennale  e
          del  conto  consuntivo;  della  funzione  di  proposta  del
          direttore generale ai sensi della lettera n)  del  presente
          comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari,
          secondo le modalita' previste dall'art. 10; di  ogni  altra
          funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
          statuto; 
                  c) determinazione delle modalita' di  elezione  del
          rettore tra i professori ordinari  in  servizio  presso  le
          universita' italiane. Qualora risulti eletto un  professore
          appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
          come chiamata e  concomitante  trasferimento  nell'organico
          dei professori della nuova sede,  comportando  altresi'  lo
          spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
          alla somma degli oneri stipendiali in godimento  presso  la
          sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
          rende in tal modo  vacante  puo'  essere  coperto  solo  in
          attuazione  delle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
          assunzioni; 
                  d) durata della carica  di  rettore  per  un  unico
          mandato di sei anni, non rinnovabile; 
                  e)  attribuzione   al   senato   accademico   della
          competenza a formulare proposte  e  pareri  obbligatori  in
          materia  di  didattica,  di  ricerca  e  di  servizi   agli
          studenti,   anche   con   riferimento   al   documento   di
          programmazione triennale di ateneo, di cui  all'art.  1-ter
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di
          attivazione,  modifica  o  soppressione  di  corsi,   sedi,
          dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera  c);  ad
          approvare il regolamento di ateneo;  ad  approvare,  previo
          parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,  i
          regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti
          e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia
          di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico  di  cui
          al comma 4; a  svolgere  funzioni  di  coordinamento  e  di
          raccordo con i dipartimenti e con le strutture  di  cui  al
          comma 2, lettera c); a proporre  al  corpo  elettorale  con
          maggioranza di almeno due terzi  dei  suoi  componenti  una
          mozione  di  sfiducia  al  rettore  non  prima  che   siano
          trascorsi  due  anni  dall'inizio  del  suo   mandato;   ad
          esprimere parere obbligatorio sul  bilancio  di  previsione
          annuale   e    triennale    e    sul    conto    consuntivo
          dell'universita'; 
                  f)  costituzione  del  senato  accademico  su  base
          elettiva,  in  un  numero  di  membri  proporzionato   alle
          dimensioni  dell'ateneo  e  non  superiore  a  trentacinque
          unita', compresi il rettore e una  rappresentanza  elettiva
          degli studenti;  composizione  per  almeno  due  terzi  con
          docenti di ruolo, almeno un terzo dei  quali  direttori  di
          dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse  aree
          scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
                  g) durata in carica del senato  accademico  per  un
          massimo di quattro anni e rinnovabilita'  del  mandato  per
          una sola volta; 
                  h) attribuzione  al  consiglio  di  amministrazione
          delle funzioni di  indirizzo  strategico,  di  approvazione
          della programmazione finanziaria annuale e triennale e  del
          personale,  nonche'  di  vigilanza   sulla   sostenibilita'
          finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
          previo  parere  del  senato  accademico,  l'attivazione   o
          soppressione di corsi e sedi; della competenza ad  adottare
          il regolamento di amministrazione e contabilita',  nonche',
          su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   senato
          accademico per gli aspetti di sua competenza, ad  approvare
          il bilancio di previsione annuale  e  triennale,  il  conto
          consuntivo e il documento di  programmazione  triennale  di
          cui alla lettera b)  del  presente  comma;  del  dovere  di
          trasmettere al Ministero e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sia  il  bilancio  di  previsione  annuale  e
          triennale sia  il  conto  consuntivo;  della  competenza  a
          conferire l'incarico di  direttore  generale  di  cui  alla
          lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
          disciplinare  relativamente  ai  professori  e  ricercatori
          universitari, ai sensi dell'art. 10;  della  competenza  ad
          approvare  la   proposta   di   chiamata   da   parte   del
          dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e
          dell'art. 24, comma 2, lettera d); 
                  i) composizione del  consiglio  di  amministrazione
          nel  numero  massimo  di  undici  componenti,  inclusi   il
          rettore,  componente  di  diritto,  ed  una  rappresentanza
          elettiva degli studenti; designazione o scelta degli  altri
          componenti, secondo modalita' previste dallo  statuto,  tra
          candidature individuate, anche  mediante  avvisi  pubblici,
          tra  personalita'  italiane  o  straniere  in  possesso  di
          comprovata  competenza  in  campo  gestionale   ovvero   di
          un'esperienza  professionale  di  alto  livello   con   una
          necessaria  attenzione  alla   qualificazione   scientifica
          culturale;  non  appartenenza  ai  ruoli   dell'ateneo,   a
          decorrere dai tre anni precedenti alla designazione  e  per
          tutta la durata dell'incarico, di un numero di  consiglieri
          non inferiore a  tre  nel  caso  in  cui  il  consiglio  di
          amministrazione  sia  composto  da  undici  membri  e   non
          inferiore  a  due  nel  caso  in  cui   il   consiglio   di
          amministrazione  sia  composto  da  un  numero  di   membri
          inferiore  a  undici;  previsione  che  fra  i  membri  non
          appartenenti al ruolo dell'ateneo  non  siano  computati  i
          rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
          previsione   che   il   presidente   del    consiglio    di
          amministrazione  sia  il  rettore  o   uno   dei   predetti
          consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto   dal
          consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo  non
          contestuale   dei   diversi   membri   del   consiglio   di
          amministrazione al fine di garantire  un  rinnovo  graduale
          dell'intero consiglio; 
                  l)  previsione,  nella  nomina  dei  componenti  il
          consiglio di amministrazione, del  rispetto,  da  parte  di
          ciascuna componente,  del  principio  costituzionale  delle
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  nell'accesso  agli
          uffici pubblici; 
                  m)   durata   in   carica    del    consiglio    di
          amministrazione per un  massimo  di  quattro  anni;  durata
          massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello
          dei rappresentanti  degli  studenti,  di  durata  biennale;
          rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
                  n)  sostituzione   della   figura   del   direttore
          amministrativo con la figura  del  direttore  generale,  da
          scegliere  tra  personalita'  di   elevata   qualificazione
          professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale   con
          funzioni dirigenziali; conferimento da parte del  consiglio
          di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
          parere del senato accademico,  dell'incarico  di  direttore
          generale,  regolato  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato di diritto privato di durata  non  superiore  a
          quattro anni rinnovabile;  determinazione  del  trattamento
          economico spettante al direttore generale in conformita'  a
          criteri  e  parametri  fissati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          seguito denominato "Ministro", di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; previsione del  collocamento
          in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la  durata  del
          contratto  in  caso   di   conferimento   dell'incarico   a
          dipendente pubblico; 
                  o) attribuzione al direttore generale,  sulla  base
          degli indirizzi forniti dal consiglio  di  amministrazione,
          della complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,
          delle    risorse    strumentali     e     del     personale
          tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
          quanto  compatibili,  di  cui  all'art.  16   del   decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165;  partecipazione  del
          direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute  del
          consiglio di amministrazione; 
                  p) composizione del collegio dei revisori dei conti
          in numero di tre componenti effettivi e due  supplenti,  di
          cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
          tra i magistrati amministrativi e contabili e gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  designati   dal   Ministero;   nomina   dei
          componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
          massimo di quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per
          una sola volta e divieto di  conferimento  dello  stesso  a
          personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
          di  almeno  due  componenti  al   Registro   dei   revisori
          contabili; 
                  q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
          della legge 19  ottobre  1999,  n.  370,  con  soggetti  di
          elevata qualificazione professionale in prevalenza  esterni
          all'ateneo, il cui curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito
          internet  dell'universita';  il  coordinatore  puo'  essere
          individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
                  r) attribuzione  al  nucleo  di  valutazione  della
          funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia
          dell'offerta didattica, anche sulla base  degli  indicatori
          individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
          di cui al comma  2,  lettera  g),  del  presente  articolo,
          nonche'  della  funzione  di  verifica  dell'attivita'   di
          ricerca svolta dai  dipartimenti  e  della  congruita'  del
          curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari  dei
          contratti di insegnamento di cui all'art. 23,  comma  1,  e
          attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle
          funzioni di cui all'art.  14  del  decreto  legislativo  27
          ottobre  2009,  n.  150,   relative   alle   procedure   di
          valutazione delle strutture e del  personale,  al  fine  di
          promuovere nelle universita',  in  piena  autonomia  e  con
          modalita'   organizzative   proprie,   il   merito   e   il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale; 
                  s) divieto per i componenti del senato accademico e
          del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
          accademiche, fatta eccezione per il  rettore  limitatamente
          al senato accademico e al consiglio di  amministrazione  e,
          per i direttori di dipartimento, limitatamente allo  stesso
          senato, qualora risultino eletti a farne parte;  di  essere
          componente di altri organi dell'universita' salvo  che  del
          consiglio  di  dipartimento;  di  ricoprire  il  ruolo   di
          direttore o presidente delle scuole di  specializzazione  o
          di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
          di specializzazione; di rivestire alcun incarico di  natura
          politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
          di rettore o far parte del  consiglio  di  amministrazione,
          del senato accademico, del  nucleo  di  valutazione  o  del
          collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre  universita'
          italiane statali, non statali o  telematiche;  di  svolgere
          funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento  e
          alla  valutazione   delle   attivita'   universitarie   nel
          Ministero e nell'ANVUR;  decadenza  per  i  componenti  del
          senato accademico e del consiglio  di  amministrazione  che
          non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo  di
          appartenenza. 
                2. Per le  medesime  finalita'  ed  entro  lo  stesso
          termine  di  cui  al  comma  1,  le   universita'   statali
          modificano,  altresi',  i  propri  statuti   in   tema   di
          articolazione  interna,  con  l'osservanza   dei   seguenti
          vincoli e criteri direttivi: 
                  a) semplificazione dell'articolazione interna,  con
          contestuale attribuzione  al  dipartimento  delle  funzioni
          finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
          delle  attivita'  didattiche  e  formative,  nonche'  delle
          attivita'  rivolte  all'esterno   ad   esse   correlate   o
          accessorie; 
                  b) riorganizzazione  dei  dipartimenti  assicurando
          che a ciascuno di essi afferisca un numero  di  professori,
          ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato  non
          inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
          con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
          determinato superiore a mille unita', afferenti  a  settori
          scientifico-disciplinari omogenei,  ovvero  venti,  purche'
          gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di  tutti  i
          professori, ricercatori di  ruolo  e  a  tempo  determinato
          dell'universita'  appartenenti   ad   una   medesima   area
          disciplinare; 
                  c) previsione della facolta' di istituire tra  piu'
          dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a   criteri   di
          affinita' disciplinare,  strutture  di  raccordo,  comunque
          denominate,    con    funzioni    di    coordinamento     e
          razionalizzazione delle attivita' didattiche,  compresa  la
          proposta di attivazione o soppressione di corsi di  studio,
          e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove  alle
          funzioni didattiche e di ricerca  si  affianchino  funzioni
          assistenziali nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
          materia,  le  strutture  assumano  i  compiti   conseguenti
          secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
          di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle  funzioni
          assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle  di
          insegnamento e di ricerca; 
                  d) previsione  della  proporzionalita'  del  numero
          complessivo delle strutture di cui  alla  lettera  c)  alle
          dimensioni dell'ateneo, anche in relazione  alla  tipologia
          scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
          che  il  numero  delle  stesse  non  puo'  comunque  essere
          superiore a dodici; 
                  e)   previsione   della   possibilita',   per    le
          universita' con un organico di professori,  di  ricercatori
          di ruolo e ricercatori  a  tempo  determinato  inferiore  a
          cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa
          interna  semplificata   alla   quale   vengono   attribuite
          unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 
                  f)  istituzione  di  un  organo  deliberante  delle
          strutture di cui alla lettera c), ove  esistenti,  composto
          dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da  una
          rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  10  per   cento   dei
          componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
          scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,  tra   i
          componenti delle giunte  dei  dipartimenti,  ovvero  tra  i
          coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
          responsabili delle attivita'  assistenziali  di  competenza
          della struttura, ove previste; attribuzione delle  funzioni
          di  presidente  dell'organo  ad  un  professore   ordinario
          afferente alla struttura eletto dall'organo  stesso  ovvero
          nominato  secondo  modalita'  determinate  dallo   statuto;
          durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
          per una sola volta. La  partecipazione  all'organo  di  cui
          alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                  g) istituzione in ciascun dipartimento,  ovvero  in
          ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero  e),
          senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  di
          una commissione paritetica docenti-studenti,  competente  a
          svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
          della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di
          servizio agli  studenti  da  parte  dei  professori  e  dei
          ricercatori; ad individuare indicatori per  la  valutazione
          dei   risultati   delle   stesse;   a   formulare    pareri
          sull'attivazione e la soppressione di corsi di  studio.  La
          partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                  h) garanzia di una  rappresentanza  elettiva  degli
          studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f),  i)  e
          q), nonche' alle lettere f) e g)  del  presente  comma,  in
          conformita' a quanto previsto dall'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236;
          attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti  per  la
          prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai  corsi
          di  laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di   ricerca
          dell'universita';  durata  biennale  di  ogni   mandato   e
          rinnovabilita' per una sola volta; 
                  i)  introduzione   di   misure   a   tutela   della
          rappresentanza studentesca,  compresa  la  possibilita'  di
          accesso, nel rispetto  della  vigente  normativa,  ai  dati
          necessari  per   l'esplicazione   dei   compiti   ad   essa
          attribuiti; 
                  l) rafforzamento dell'internazionalizzazione  anche
          attraverso una  maggiore  mobilita'  dei  docenti  e  degli
          studenti, programmi  integrati  di  studio,  iniziative  di
          cooperazione interuniversitaria per attivita' di  studio  e
          di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme  di
          selezione svolti in lingua straniera; 
                  m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso  di
          violazioni del codice etico. 
                3.  Gli  istituti  di  istruzione   universitaria   a
          ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
          per   la   finanza   pubblica,   proprie    modalita'    di
          organizzazione,    nel    rispetto    dei    principi    di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni relative all'ateneo di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6,
          comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
                4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   un   codice   etico   della    comunita'
          universitaria formata dal personale docente e  ricercatore,
          dal  personale  tecnico-amministrativo  e  dagli   studenti
          dell'ateneo.   Il   codice   etico   determina   i   valori
          fondamentali della  comunita'  universitaria,  promuove  il
          riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti  individuali,
          nonche' l'accettazione  di  doveri  e  responsabilita'  nei
          confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
          di condotta nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  sono
          volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di  abuso,
          nonche' a regolare i casi di conflitto di  interessi  o  di
          proprieta'  intellettuale.  Sulle  violazioni  del   codice
          etico,  qualora  non  ricadano  sotto  la  competenza   del
          collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
          senato accademico. 
                5. In prima applicazione, lo  statuto  contenente  le
          modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2  e'  predisposto
          da apposito organo istituito con  decreto  rettorale  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  composto
          da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
          di  presidente,  due  rappresentanti  degli  studenti,  sei
          designati dal senato accademico  e  sei  dal  consiglio  di
          amministrazione. La partecipazione  all'organo  di  cui  al
          presente  comma  non  da'  luogo  alla  corresponsione   di
          compensi,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  spese.  Ad
          eccezione del rettore e dei rappresentanti degli  studenti,
          i  componenti  non  possono  essere   membri   del   senato
          accademico e del consiglio di amministrazione.  Lo  statuto
          contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
          del  senato  accademico,  previo  parere   favorevole   del
          consiglio di amministrazione. 
                6. In caso di mancato rispetto del termine di cui  al
          comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
          tre mesi per  adottare  le  modifiche  statutarie;  decorso
          inutilmente tale termine, il  Ministro  costituisce,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una
          commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
          in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
          predisporre le necessarie modifiche statutarie. 
                7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6  del
          presente articolo, e' trasmesso al Ministero  che  esercita
          il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
          n. 168,  entro  centoventi  giorni  dalla  ricezione  dello
          stesso. 
                8. In relazione a quanto previsto dai commi  1  e  2,
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  dei  nuovi
          statuti  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  competenti  organi
          universitari avviano le procedure per la  costituzione  dei
          nuovi organi statutari. 
                9.  Gli  organi  collegiali  e   quelli   monocratici
          elettivi  delle  universita'  decadono  al  momento   della
          costituzione di quelli  previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli
          organi il cui mandato scade entro  il  termine  di  cui  al
          comma 1 restano in  carica  fino  alla  costituzione  degli
          stessi ai sensi del nuovo statuto. 
                Il  mandato  dei  rettori  in   carica   al   momento
          dell'adozione dello statuto di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
          prorogato fino al termine dell'anno accademico  successivo.
          Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in  corso
          previste alla data dell'elezione dei rettori eletti,  o  in
          carica, se  successive  al  predetto  anno  accademico.  Il
          mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero  stanno
          espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e  non
          e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
          periodo del presente comma. 
                10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  sui
          limiti del mandato o delle  cariche  di  cui  al  comma  1,
          lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi  gia'
          espletati nell'ateneo alla data di entrata  in  vigore  dei
          nuovi statuti. 
                11. L'elettorato passivo per le  cariche  accademiche
          e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
          servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della
          data di collocamento a riposo. 
                12. Il  rispetto  dei  principi  di  semplificazione,
          razionale dimensionamento delle  strutture,  efficienza  ed
          efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
          di  valutazione  delle   universita'   valevoli   ai   fini
          dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
          definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR. 
                13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
          modifiche statutarie, adottate  dall'ateneo  ai  sensi  del
          presente articolo, perdono efficacia  nei  confronti  dello
          stesso le seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 16, comma 4,  lettere  b)  ed  f),  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168; 
                  b) l'art. 17, comma  110,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132
          (Regolamento recante criteri  per  l'autonomia  statutaria,
          regolamentare e organizzativa delle istituzioni  artistiche
          e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508): 
                «Art. 4 (Organi). - 1. Sono  organi  necessari  delle
          istituzioni: 
                  a) il presidente; 
                  b) il direttore; 
                  c) il consiglio di amministrazione; 
                  d) il consiglio accademico; 
                  e) il collegio dei revisori; 
                  f) il nucleo di valutazione; 
                  g) il collegio dei professori; 
                  h) la consulta degli studenti. 
                2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione  per
          il collegio dei professori, durano in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
                3. Con decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
          cui al comma 1.».