Art. 4 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono ai relativi  adempimenti  mediante  l'utilizzo
delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati
di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare
le spese derivanti  dalle  elezioni  politiche,  amministrative,  del
Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021.