Art. 3 
 
  Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque
per ciascuno dei  titoli  in  cessione  di  cui  all'art.  1,  devono
contenere l'indicazione del capitale nominale  dei  titoli  che  essi
intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. 
  I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo
minimo di un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di  importo  diverso
vengono arrotondate per difetto. 
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore ad un milione di euro di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore   non
verranno prese in considerazione. Eventuali offerte  di  importo  non
multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.