Art. 4 Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11,00 del giorno 5 maggio 2021, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria (di seguito «Rete»), con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.