Art. 4 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le  ore
11,00 del giorno 5 maggio 2021, esclusivamente mediante  trasmissione
telematica indirizzata alla Banca  d'Italia  tramite  Rete  nazionale
interbancaria  (di  seguito  «Rete»),  con  le   modalita'   tecniche
stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli  di
Stato. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
«Rete», si applicano le specifiche  procedure  di  recovery  previste
nella Convenzione stipulata tra la Banca  d'Italia  e  gli  operatori
richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. 
  Le offerte risultate accolte  sono  vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.