Art. 5 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte di cui al precedente  articolo,  le  operazioni  d'asta  sono
eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in
presenza di un funzionario della Banca medesima, il  quale,  ai  fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione    delle    offerte
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi  importi,   in   ordine
crescente di prezzo richiesto. 
  Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo  con  l'intervento,
anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un  funzionario
del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale
rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano  i  prezzi
di acquisto e le relative quantita'. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal  comma
precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono  scegliere
di svolgere le operazioni d'asta, relative al  titolo  oggetto  della
presente  emissione,  da  remoto  mediante  l'ausilio  di   strumenti
informatici,  sulla  base   di   modalita'   concordate   dalle   due
istituzioni. 
  L'esito delle operazioni  di  acquisto  viene  reso  noto  mediante
comunicato stampa.