Art. 6 
 
  L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine  crescente
dei prezzi richiesti da ciascun operatore. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva  la  facolta'
di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi  ritenuti  non
convenienti. Tale esclusione si esercita  sulla  base  dell'elaborato
fornito  dalla  procedura  automatica  d'asta  contenente   le   sole
indicazioni di prezzi e quantita'. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresi', la
facolta'  di  non  acquistare  per  intero  l'importo  offerto  dagli
operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede  al
riparto   pro-quota   dell'importo   medesimo   con    i    necessari
arrotondamenti.