Art. 7 Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il giorno 7 maggio 2021, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per: novantacinque giorni per il BTP 1° agosto 2021, cedola 3,75%; sessantasette giorni per il BTP 1° settembre 2021, cedola 4,75%; centoquarantatre' giorni per il BTP 15 dicembre 2021, cedola 2,15%. I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e per i CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.