Art. 7 
 
  Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il  giorno  7
maggio 2021, per il tramite della Banca d'Italia,  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze mette a  disposizione  il  controvalore
degli importi per il capitale e gli interessi. 
  A tal  fine  la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  riconoscere  agli
operatori, con valuta pari al  giorno  di  regolamento,  gli  importi
relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori  e
con corresponsione di dietimi d'interesse per: 
    novantacinque giorni per il BTP 1° agosto 2021, cedola 3,75%; 
    sessantasette giorni per il BTP 1° settembre 2021, cedola 4,75%; 
    centoquarantatre' giorni per il  BTP  15  dicembre  2021,  cedola
2,15%. 
  I conseguenti oneri  per  rimborso  capitale  e  interessi  passivi
faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di
voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare  21.1)  e
per i CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) e  2216
(unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  in
corso. 
  A tal fine la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via
automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. 
  L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine   di    regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia,  secondo  la
normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  In caso di ritardo nella consegna dei titoli  di  cui  al  presente
decreto  da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione   le
disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato  nelle
premesse.