Art. 2 
 
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale,  ognuno  di
essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza  e  per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita'; pertanto il MUR restera' estraneo  ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.