Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 7 maggio 2021  e  fino
al 30 maggio 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021 
Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1608