Art. 3 Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria 1. Al fine di consentire le attivita' di controllo, e' istituito il registro degli operatori (di seguito denominato registro) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di Autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 2. Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento. L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attivita' imprenditoriali. 3. Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 4. L'iscrizione ha validita' dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attivita' di cui al comma 2. 5. Per gli operatori esonerati dall'iscrizione ai sensi del comma 3 del presente articolo le regioni e le province autonome dovranno provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.