Art. 3 
 
         Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria 
 
  1. Al fine di consentire le attivita' di controllo, e' istituito il
registro degli operatori (di seguito denominato registro)  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   in
qualita' di Autorita' nazionale  competente  preposta  all'attuazione
dei regolamenti (CE) n.  2173/2005  e  (UE)  n.  995/2010,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo  30  ottobre  2014,  n.
178. 
  2. Sono tenute ad iscriversi  al  registro  le  persone  fisiche  o
giuridiche che effettuano la prima immissione  sul  mercato  interno,
attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di  vendita,  di
legno o prodotti da esso  derivati  destinati  alla  distribuzione  o
all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale come specificato  nel
regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato
al regolamento. 
  L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art.  5
possono  essere  svolti,  su  delega  formale   dell'avente   obbligo
all'iscrizione,  da  professionisti  o  organismi  di  supporto  alle
attivita' imprenditoriali. 
  3. Sono esonerati  dall'iscrizione  obbligatoria  al  registro  gli
operatori che risultano regolarmente iscritti  agli  albi  o  elenchi
regionali delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi
forestali di cui all'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  4. L'iscrizione ha validita' dal momento dell'iscrizione sino al 15
gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui
si intende esercitare l'attivita' di cui al comma 2. 
  5. Per gli operatori esonerati dall'iscrizione ai sensi del comma 3
del presente articolo le regioni  e  le  province  autonome  dovranno
provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1,
del decreto ministeriale in tema  di  albi  regionali  delle  imprese
forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai  sensi  dell'art.  10,
comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  non  sono  tenute  ad
iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.