Art. 5 Procedure ed adempimenti per l'iscrizione al registro 1. L'iscrizione avviene in modalita' online. All'atto dell'iscrizione l'operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo legale rappresentante e' tenuto, a fornire informazioni inerenti a: denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; dati anagrafici del legale rappresentante; con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, localita' subregionale, quantita' annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro. 2. L'operatore compila online la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allega l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale di cui all'art. 6 del presente decreto. 3. Tali informazioni sono usate dall'Autorita' competente al fine di estrarre il campione degli operatori da sottoporre a controllo, seguendo un approccio basato sul rischio ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. 4. L'Autorita' competente si impegna a non divulgare e cedere a terzi le informazioni contenute nel registro ed a fornire, secondo le modalita' dello sportello unico doganale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010, i dati del Registro degli operatori all'Agenzia delle dogane e monopoli al fine dell'immissione in libera pratica del legno e dei prodotti da esso derivati. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, gli operatori che, all'entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 3, sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell'apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A pubblicazione avvenuta, l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attivita' di operatore, di cui al comma 2 dell'art. 3, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attivita'. 6. Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale.