Art. 5 
 
        Procedure ed adempimenti per l'iscrizione al registro 
 
  1.   L'iscrizione   avviene   in   modalita'    online.    All'atto
dell'iscrizione l'operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo
legale rappresentante e' tenuto, a fornire informazioni inerenti a: 
    denominazione, forma giuridica,  ragione  sociale,  sede  legale,
recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica  ordinaria  e,
se disponibile, di posta elettronica certificata,  codice  fiscale  e
partita IVA; 
    dati anagrafici del legale rappresentante; 
    con riferimento al legno o ai prodotti da esso  derivati  immessi
sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:  denominazione
commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE)  n.
995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o  regione  italiana
e,  ove  disponibile,  localita'  subregionale,   quantita'   annuale
commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali,  e,  se
disponibile, controvalore in euro. 
  2.   L'operatore   compila   online   la   modulistica   pubblicata
sull'apposita pagina web  del  sito  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e   allega   l'attestazione   del
versamento del corrispettivo annuale di cui all'art. 6  del  presente
decreto. 
  3. Tali informazioni sono usate dall'Autorita' competente  al  fine
di estrarre il campione degli operatori da  sottoporre  a  controllo,
seguendo un approccio basato sul rischio ai sensi  dell'art.  10  del
regolamento (UE) n. 995/2010. 
  4. L'Autorita' competente si impegna a non  divulgare  e  cedere  a
terzi le informazioni contenute nel registro ed a fornire, secondo le
modalita' dello sportello unico  doganale,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre  2010,  i
dati del Registro degli operatori all'Agenzia delle dogane e monopoli
al fine dell'immissione in libera pratica del legno e dei prodotti da
esso derivati. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3  dell'art.  3,  gli
operatori che, all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gia'
svolgono l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 3,  sono  tenuti  ad
iscriversi al  registro  entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
online  dell'apposita  modulistica  sul  sito  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali. A pubblicazione  avvenuta,
l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attivita' di
operatore, di cui al comma 2 dell'art. 3, deve avvenire in  qualsiasi
momento precedente all'inizio di suddetta attivita'. 
  6. Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro
operatori di cui all'art. 3,  al  fine  dell'esonero  dell'iscrizione
obbligatoria  degli  operatori  regolarmente   iscritti   a   livello
regionale,  viene   previsto   il   termine   di centottanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale.