Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Alla tenuta del registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro sono versati alle entrate del bilancio dello Stato sul capitolo 2477, art. 1, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2021 Il Ministro ad interim delle politiche agricole alimentari e forestali Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021 Ufficio di controllo degli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne n. 241