Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla tenuta del registro il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali provvede con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2. I proventi derivanti dall'iscrizione al  registro  sono  versati
alle entrate del bilancio dello Stato sul capitolo 2477, art. 1,  per
essere riassegnati, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ai  pertinenti  capitoli  del  programma  «Approntamento  e
impiego  Carabinieri  per   la   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa  per  il  miglioramento  dell'efficacia  e
dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui all'art.  10  del
regolamento (UE) n. 995/2010. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro           
                                         ad interim delle politiche   
                                      agricole alimentari e forestali 
                                                   Conte              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  degli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, reg.ne n. 241