Art. 11 Il segretario politico Il segretario politico ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Associazione. Il segretario politico: a) esprime le linee dell'Associazione e tiene i rapporti con le altre realta' politiche ed associative; b) da' seguito agli indirizzi politico-programmatici indicati dal comitato regionale ed e' responsabile della sua interpretazione ed attuazione; c) il segretario politico puo' essere coadiuvato da un massimo di due vice coordinatori a cui puo' delegare alcune sue funzioni; d) in caso di assenza del Presidente e del vice Presidente (o se lo stesso non e' stato nominato) ne assume le funzioni; e) cura direttamente, o attraverso portavoce nominati, i rapporti con la stampa; f) puo' nominare o incaricare iscritti a costituire o presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse ed invitare gli stessi a relazionare al comitato regionale. Il segretario politico resta in carica tre anni.