Art. 13 Il comitato regionale Il comitato regionale e' composto, in numero dispari, da: il Presidente e dal vice Presidente (qualora nominato); il segretario politico; il segretario amministrativo/tesoriere; i consiglieri regionali eletti ed iscritti al gruppo consigliare Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia; da un numero da tre ad undici di membri nominati dall'assemblea regionale degli iscritti, Il comitato regionale delibera con la presenza di due terzi dei suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ad eccezione dei consiglieri regionali eletti ed iscritti nel gruppo Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia tutti gli altri membri del comitato regionale restano in carica tre anni. Il comitato regionale: a) decide degli indirizzi politico-programmatici, nonche' sulle linee guida organizzative e finanziarie dell'Associazione, in relazione alle linee programmatiche approvate dall'assemblea regionale; b) decide annualmente la quota associativa degli iscritti; c) istituisce i regolamenti assembleari ed elettivi; d) delibera sull'ammissione delle adesioni presentate; e) autorizza e da' mandato al segretario amministrativo/tesoriere per le spese straordinarie dell'Associazione; f) approva le candidature da includere nelle liste elettorali sentite l'assemblea e le sezioni territoriali. Al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai coordinatori ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste di candidati, il comitato regionale si impegna a garantire il rispetto della parita' di genere, delle rappresentanze territoriali e delle varie professionalita', fatte salve le prescrizioni di legge; g) istituisce eventuali sezioni territoriali; h) determina le somme da ripartire alle sezioni territoriali; i) provvede in merito allo scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali sezioni territoriali su pronuncia dei collegi dei garanti.