Art. 13 
 
                        Il comitato regionale 
 
  Il comitato regionale e' composto, in numero dispari, da: 
    il Presidente e dal vice Presidente (qualora nominato); 
    il segretario politico; 
    il segretario amministrativo/tesoriere; 
    i consiglieri regionali eletti ed iscritti al gruppo  consigliare
Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia; 
    da un numero da tre ad undici di membri  nominati  dall'assemblea
regionale degli iscritti, 
  Il comitato regionale delibera con la presenza  di  due  terzi  dei
suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  Ad eccezione dei  consiglieri  regionali  eletti  ed  iscritti  nel
gruppo Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia tutti gli  altri  membri  del
comitato regionale restano in carica tre anni. 
  Il comitato regionale: 
    a) decide degli indirizzi politico-programmatici,  nonche'  sulle
linee  guida  organizzative  e  finanziarie   dell'Associazione,   in
relazione  alle   linee   programmatiche   approvate   dall'assemblea
regionale; 
    b) decide annualmente la quota associativa degli iscritti; 
    c) istituisce i regolamenti assembleari ed elettivi; 
    d) delibera sull'ammissione delle adesioni presentate; 
    e) autorizza e da' mandato al segretario amministrativo/tesoriere
per le spese straordinarie dell'Associazione; 
    f) approva le candidature da  includere  nelle  liste  elettorali
sentite  l'assemblea  e  le  sezioni  territoriali.  Al  processo  di
formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i  quali
forniscono   ai   coordinatori   ogni   informazione    utile    alla
individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste
di candidati,  il  comitato  regionale  si  impegna  a  garantire  il
rispetto della parita' di genere, delle rappresentanze territoriali e
delle varie professionalita', fatte salve le prescrizioni di legge; 
    g) istituisce eventuali sezioni territoriali; 
    h) determina le somme da ripartire alle sezioni territoriali; 
    i) provvede in merito allo scioglimento, chiusura, sospensione  e
commissariamento delle eventuali sezioni  territoriali  su  pronuncia
dei collegi dei garanti.