Art. 17 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  I collegi dei garanti di prima  e/o  seconda  istanza  irrogano  le
sanzioni  derivanti  dalle  violazioni  allo   statuto,   in   misura
proporzionale al danno recato all'Associazione. 
  Le sanzioni disciplinari sono: 
    a. il richiamo scritto; 
    b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti  all'interno
dell'Associazione; 
    c. la sospensione dall'Associazione per un periodo da un  mese  a
due anni; 
    d. la cancellazione dall'anagrafe degli associati.