Art. 17 Sanzioni disciplinari I collegi dei garanti di prima e/o seconda istanza irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione. Le sanzioni disciplinari sono: a. il richiamo scritto; b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione; c. la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni; d. la cancellazione dall'anagrafe degli associati.