Art. 25 Modifiche statutarie Il presente statuto, il simbolo o la denominazione dell'Associazione possono essere modificati per nuove esigenze solo con l'approvazione dell'assemblea regionale degli iscritti e sono sottoposte alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.