Art. 25 
 
                        Modifiche statutarie 
 
  Il   presente   statuto,   il   simbolo    o    la    denominazione
dell'Associazione possono essere modificati per nuove  esigenze  solo
con l'approvazione dell'assemblea regionale  degli  iscritti  e  sono
sottoposte alla Commissione  di  garanzia  degli  statuti  e  per  la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei  partiti  politici,  ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.