Art. 9 Assemblea regionale degli iscritti L'assemblea regionale e' sovrana e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa e' convocata in via ordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario, oppure deve essere convocata qualora la maggioranza del comitato regionale od un terzo degli iscritti lo ritengano necessario. La convocazione deve essere depositata presso la sede e pubblicata sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita. Solo in casi di particolare urgenza la convocazione puo' essere comunicata 24 ore prima della data stabilita. L'assemblea regionale deve essere convocata almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio consuntivo che deve tenersi entro il 30 aprile di ciascun anno e l'altra per la presentazione del bilancio preventivo che deve tenersi entro il 30 novembre di ciascun anno. Il voto puo' essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Sono ammesse massimo due deleghe ad ogni partecipante, ad eccezione dei membri del comitato regionale, che non possono ricevere deleghe. L'assemblea regionale: a) approva lo statuto e le successive modifiche; b) determina le linee programmatiche dell'Associazione; c) approva eventuali regolamenti interni. L'assemblea regionale elegge e revoca: 1. il Presidente ed eventualmente il vice Presidente; 2. il segretario amministrativo/tesoriere; 3. il segretario politico; 4. il comitato regionale; 5. il collegio dei garanti di prima istanza; 6. il collegio dei garanti di seconda istanza; 7. i revisori dei conti. L'assemblea e' validamente costituita quando partecipano, in proprio o per delega, la meta' piu' uno degli iscritti e passata mezz'ora dopo la regolare convocazione, o durante la riunione, si considera valida quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno un terzo degli iscritti. Le deliberazioni sono valide qualora prese dalla maggioranza dei voti dei presenti.