Art. 9 
 
                 Assemblea regionale degli iscritti 
 
  L'assemblea regionale e' sovrana e le sue decisioni sono vincolanti
per tutti gli iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 
  Essa e' convocata in via ordinaria dal Presidente quando lo ritiene
necessario, oppure deve essere convocata qualora la  maggioranza  del
comitato  regionale  od  un  terzo  degli   iscritti   lo   ritengano
necessario. 
  La convocazione deve essere depositata presso la sede e  pubblicata
sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni  prima  della  data
stabilita. Solo in casi di particolare urgenza la  convocazione  puo'
essere comunicata 24 ore prima della data stabilita. 
  L'assemblea  regionale  deve  essere  convocata  almeno  due  volte
l'anno, di cui una per l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  che
deve tenersi entro il 30 aprile di ciascun  anno  e  l'altra  per  la
presentazione del bilancio preventivo che deve tenersi  entro  il  30
novembre di ciascun anno. 
  Il voto puo' essere espresso per iscritto ovvero anche  per  alzata
di mano. 
  Sono ammesse massimo due deleghe ad ogni partecipante, ad eccezione
dei membri del comitato regionale, che non possono ricevere deleghe. 
  L'assemblea regionale: 
    a) approva lo statuto e le successive modifiche; 
    b) determina le linee programmatiche dell'Associazione; 
    c) approva eventuali regolamenti interni. 
  L'assemblea regionale elegge e revoca: 
    1. il Presidente ed eventualmente il vice Presidente; 
    2. il segretario amministrativo/tesoriere; 
    3. il segretario politico; 
    4. il comitato regionale; 
    5. il collegio dei garanti di prima istanza; 
    6. il collegio dei garanti di seconda istanza; 
    7. i revisori dei conti. 
  L'assemblea  e'  validamente  costituita  quando  partecipano,   in
proprio o per delega, la meta' piu'  uno  degli  iscritti  e  passata
mezz'ora dopo la regolare convocazione, o  durante  la  riunione,  si
considera valida quando siano presenti,  in  proprio  o  per  delega,
almeno un terzo degli iscritti. 
  Le deliberazioni sono valide qualora prese  dalla  maggioranza  dei
voti dei presenti.