IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita'; Visti i commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'; Visti i commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato; Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti; Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una Commissione di esperti che e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; Visto l'art. 80 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo del 3 agosto 2018, n. 105 che ha disposto che gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto l'art. 86 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo del 3 agosto 2018, n. 105 che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto l'art. 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo del 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, come modificato con successivo decreto del 13 agosto 2020, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche per il periodo di imposta 2019; Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021 concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2021, l'approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2020, l'individuazione delle modalita' per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche per il periodo d'imposta 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 aprile 2021; Decreta: Art. 1 Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021, indicate nei successivi articoli. 2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.