Art. 9 Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici attivita' riportati nell'allegato 12. 2. La metodologia seguita per individuare l'ulteriore ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma precedente e' riportata nell'allegato 13. 3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2021 Il Ministro: Franco