Art. 2 
 
  1. Non sono ricompresi nelle deleghe: 
    a) gli atti e le questioni  di  particolare  rilevanza  politica,
economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli
atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative   a   importanti
questioni di massima; 
    b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; 
    c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; 
    d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; 
    e) i rapporti  bilaterali  con  gli  Stati  Uniti  d'America,  la
Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia; 
    f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale; 
    g)   le   questioni   relative    alla    politica    commerciale
internazionale; 
    h) la partecipazione alla formazione  «Commercio»  del  Consiglio
«Affari esteri» dell'Unione europea; 
    i)   gli   atti   riguardanti   modifiche    all'ordinamento    e
all'organizzazione delle direzioni generali  e  dei  servizi  e  ogni
tipologia di atti relativi al personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
    l)  la  convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7, del decreto del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; 
    m) le questioni relative agli eventi  e  alle  manifestazioni  di
promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema. 
  2. Ogni pubblica  presa  di  posizione  di  rilevanza  politica  od
operativa  sui  temi  internazionali  o  in  materia   di   relazioni
bilaterali  o  multilaterali  con   gli   Stati   e   gli   organismi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro. 
  3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la  trattazione
di questioni o la partecipazione a riunioni relative  a  materie  non
oggetto della presente delega ovvero di  avocare  la  trattazione  di
questioni ricomprese nella presente delega.