Art. 2 1. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; e) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; e) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia; f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale; g) le questioni relative alla politica commerciale internazionale; h) la partecipazione alla formazione «Commercio» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea; i) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; m) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema. 2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. 3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.