Art. 2
1. Non sono ricompresi nelle deleghe:
a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica,
economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli
atti concernenti direttive di servizio relative a importanti
questioni di massima;
b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
e) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;
d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;
e) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la
Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia;
f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale;
g) le questioni relative alla politica commerciale
internazionale;
h) la partecipazione alla formazione «Commercio» del Consiglio
«Affari esteri» dell'Unione europea;
i) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e
all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni
tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
l) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
m) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di
promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.
2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od
operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni
bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi
internazionali deve essere preventivamente concordata con il
Ministro.
3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione
di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non
oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di
questioni ricomprese nella presente delega.