IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 27 del predetto decreto-legge n. 34/2020 e in particolare: il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione»; il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto l'art. 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'» e che «I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato; Visto l'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» con il quale ai commi 1 e 3 e' stabilito, tra l'altro, che una quota degli apporti in titoli, di cui all'art. 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro, puo' essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, tra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero, nelle forme di prodotti e strumenti finanziari, a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Considerato che ai fini della costituzione del Patrimonio Destinato mediante deliberazione dell'assemblea di Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del predetto decreto-legge n. 34/2020, e' necessario assegnare a Cassa depositi e prestiti S.p.a. le relative risorse; Ritenuto opportuno effettuare gli apporti al Patrimonio Destinato sulla base delle previsioni di impiego e della relativa cadenza temporale comunicate tempo per tempo da Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Considerato che Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato, con nota del 28 aprile 2021, le previsioni dell'iniziale operativita' stimando in 9,7 miliardi di euro l'ammontare adeguato al finanziamento degli interventi del Patrimonio Destinato fino al 31 dicembre 2021; Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, tramite l'emanazione di un decreto a carattere generale sulla base del quale procedere tempo per tempo agli apporti necessari all'operativita' del Patrimonio Destinato, nei limiti dell'ammontare massimo previsto dal combinato disposto dei richiamati art. 27 del decreto-legge n. 34/2020 e art. 67 del decreto-legge n. 104/2020; Ritenuto necessario, ai fini dell'ordinata gestione del debito pubblico, che sia stipulato con Cassa depositi e prestiti S.p.a., successivamente all'adozione del presente decreto, apposito protocollo di intesa al fine di garantire adeguato coordinamento relativamente alle operazioni di apporto dei titoli di Stato e di successiva loro gestione da parte di Cassa depositi e prestiti per le esigenze di impiego; Decreta: Art. 1 Caratteristiche e ammontare degli apporti 1. A titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi di euro, tenuto conto dei titoli eventualmente apportati per la copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 2. Il Dipartimento del Tesoro - Direzione II comunica alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. le caratteristiche dei titoli oggetto di apporto ed una previsione del loro ammontare nominale, con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di loro emissione. Tale comunicazione contiene l'indicazione del controvalore dell'apporto, suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei medesimi titoli di Stato, pari a 1.000 euro. I titoli di Stato di cui al comma 1 sono assegnati in funzione delle esigenze di impiego del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti eventualmente costituiti, tenendo conto altresi' dell'ammontare dei titoli tempo per tempo assegnati. A tal fine, Cassa depositi e prestiti S.p.a. comunica al Dipartimento del Tesoro - Direzione II le previsioni di impiego, distinte per i singoli comparti eventualmente costituiti, con cadenza almeno trimestrale. 3. Relativamente ai titoli di Stato apportati ai sensi dei commi 1 e 2, Cassa depositi e prestiti S.p.a. comunica al Dipartimento del Tesoro - Direzione II i dati di pianificazione e di consuntivazione delle operazioni di gestione, corredati dai relativi tempi di esecuzione, secondo tempi e modalita' da stabilire in un protocollo di intesa sottoscritto da entrambe le parti.