IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto  l'art.  27  del  predetto  decreto-legge  n.  34/2020  e  in
particolare: 
    il comma 1, il quale  dispone,  tra  l'altro,  che  «Al  fine  di
attuare interventi e operazioni di sostegno e  rilancio  del  sistema
economico-produttivo   italiano   in    conseguenza    dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19", Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e'
autorizzata  a  costituire   un   Patrimonio   Destinato   denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato»)  a  cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero  dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo'  essere  articolato  in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi  comparti  sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici  attivi  e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti  giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro  rispettive  risorse,  ivi  inclusi  i  mezzi  finanziari  e  le
passivita'  rivenienti  dalle   operazioni   di   finanziamento.   Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi  comparti,  e'  autonomo  e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e dagli altri  patrimoni  separati  costituiti  dalla
stessa.  Il  Patrimonio  Destinato  e  ciascuno  dei  suoi   comparti
rispondono esclusivamente delle obbligazioni  dai  medesimi  assunte,
nei limiti dei beni  e  rapporti  giuridici  agli  stessi  apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione»; 
    il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Gli  apporti  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto l'art. 27, comma  17,  del  decreto-legge  n.  34/2020,  come
sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n.
126, di conversione del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  il
quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini  degli  apporti  di  cui  al
comma 2, e'  autorizzata  per  l'anno  2020  l'assegnazione  a  Cassa
depositi e prestiti di titoli di Stato,  nel  limite  massimo  di  44
miliardi  di  euro,  appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del
predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono
a formare il limite delle emissioni nette per l'anno  2020  stabilito
dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai  fini  della
registrazione contabile dell'operazione, a  fronte  del  controvalore
dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto
su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante  pagamento
commutabile in quietanza di entrata  sul  pertinente  capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.
Il  medesimo  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  utilizzato  per  gli  apporti  di
liquidita'» e che «I titoli  di  Stato  eventualmente  non  emessi  e
assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e  non
concorrono  al  limite  delle  emissioni  nette  stabilito   con   le
rispettive leggi di bilancio»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, del  3  febbraio  2021,
con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'art.  27,  comma  5,  del
decreto-legge n. 34/2020, i  requisiti  di  accesso,  le  condizioni,
criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato; 
  Visto l'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  recante
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»  con  il
quale ai commi 1 e 3 e' stabilito, tra l'altro, che una  quota  degli
apporti in titoli, di cui all'art. 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro,  puo'
essere destinata alla copertura di  operazioni  di  trasferimento  di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito pubblico», e, in  particolare,  l'art.  3,  ove  si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che  consentano,
tra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento  sul
mercato interno  o  estero,  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
finanziari, a breve, medio e lungo termine,  indicandone  l'ammontare
nominale,  il  tasso  di  interesse  o   i   criteri   per   la   sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Considerato che ai fini della costituzione del Patrimonio Destinato
mediante deliberazione dell'assemblea di Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del predetto decreto-legge n.
34/2020, e' necessario assegnare a Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
le relative risorse; 
  Ritenuto opportuno effettuare gli apporti al  Patrimonio  Destinato
sulla base delle previsioni  di  impiego  e  della  relativa  cadenza
temporale comunicate tempo per tempo da  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a.; 
  Considerato che Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato, con
nota del 28 aprile 2021,  le  previsioni  dell'iniziale  operativita'
stimando  in  9,7  miliardi   di   euro   l'ammontare   adeguato   al
finanziamento degli interventi del Patrimonio Destinato  fino  al  31
dicembre 2021; 
  Ritenuto opportuno  dare  attuazione  all'art.  27,  comma  2,  del
decreto-legge n.  34/2020,  tramite  l'emanazione  di  un  decreto  a
carattere generale sulla base del quale  procedere  tempo  per  tempo
agli apporti necessari all'operativita' del Patrimonio Destinato, nei
limiti dell'ammontare massimo previsto  dal  combinato  disposto  dei
richiamati art. 27  del  decreto-legge  n.  34/2020  e  art.  67  del
decreto-legge n. 104/2020; 
  Ritenuto necessario, ai  fini  dell'ordinata  gestione  del  debito
pubblico, che sia stipulato con Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,
successivamente   all'adozione   del   presente   decreto,   apposito
protocollo di intesa al  fine  di  garantire  adeguato  coordinamento
relativamente alle operazioni di apporto dei titoli  di  Stato  e  di
successiva loro gestione da parte di Cassa depositi e prestiti per le
esigenze di impiego; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Caratteristiche e ammontare degli apporti 
 
  1. A titolo di apporto  al  Patrimonio  Destinato,  possono  essere
assegnati a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del
Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato  emessi  con  appositi
decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi
di euro, tenuto conto  dei  titoli  eventualmente  apportati  per  la
copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni  azionarie
conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Il Dipartimento del Tesoro - Direzione II  comunica  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. le caratteristiche dei titoli  oggetto  di
apporto ed  una  previsione  del  loro  ammontare  nominale,  con  un
anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla  data  di
loro  emissione.  Tale  comunicazione  contiene   l'indicazione   del
controvalore dell'apporto, suscettibile di essere aggiustato, in sede
di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio  minimo
sottoscrivibile dei medesimi titoli di Stato, pari a  1.000  euro.  I
titoli di Stato di cui al comma 1 sono assegnati  in  funzione  delle
esigenze di impiego del Patrimonio Destinato o dei  singoli  comparti
eventualmente costituiti, tenendo conto altresi'  dell'ammontare  dei
titoli tempo per tempo  assegnati.  A  tal  fine,  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. comunica al Dipartimento del Tesoro - Direzione II le
previsioni di impiego, distinte per i singoli comparti  eventualmente
costituiti, con cadenza almeno trimestrale. 
  3. Relativamente ai titoli di Stato apportati ai sensi dei commi  1
e 2, Cassa depositi e prestiti S.p.a. comunica  al  Dipartimento  del
Tesoro - Direzione II i dati di pianificazione e  di  consuntivazione
delle  operazioni  di  gestione,  corredati  dai  relativi  tempi  di
esecuzione, secondo tempi e modalita' da stabilire in  un  protocollo
di intesa sottoscritto da entrambe le parti.