Art. 2 
 
               Strumenti finanziari di partecipazione 
 
  1. A fronte dell'esecuzione degli apporti  di  cui  all'art.  1,  a
seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, sono emessi,  in
favore  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   strumenti
finanziari di partecipazione al Patrimonio  Destinato  o  ai  singoli
comparti eventualmente costituiti, di cui all'art. 1, comma 2, per un
valore nominale pari al valore di mercato, comprensivo  di  eventuali
dietimi di interesse, dei titoli di  Stato  oggetto  di  apporto.  Il
valore di mercato dei titoli di Stato apportati  e'  determinato  con
riferimento alle quotazioni delle ore 12:00 del giorno  di  emissione
dei titoli di Stato oggetto dell'apporto al Patrimonio  destinato  o,
in caso di nuove emissioni, sulla base dei rendimenti dei  titoli  di
Stato italiani di pari scadenza o scadenza similare, come rilevati su
MTS. Il regolamento dei titoli di Stato  avviene  il  secondo  giorno
lavorativo successivo all'emissione ed in pari data sono assegnati  a
titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome  e  per
conto del Patrimonio Destinato.