Art. 2 Strumenti finanziari di partecipazione 1. A fronte dell'esecuzione degli apporti di cui all'art. 1, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, sono emessi, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione al Patrimonio Destinato o ai singoli comparti eventualmente costituiti, di cui all'art. 1, comma 2, per un valore nominale pari al valore di mercato, comprensivo di eventuali dietimi di interesse, dei titoli di Stato oggetto di apporto. Il valore di mercato dei titoli di Stato apportati e' determinato con riferimento alle quotazioni delle ore 12:00 del giorno di emissione dei titoli di Stato oggetto dell'apporto al Patrimonio destinato o, in caso di nuove emissioni, sulla base dei rendimenti dei titoli di Stato italiani di pari scadenza o scadenza similare, come rilevati su MTS. Il regolamento dei titoli di Stato avviene il secondo giorno lavorativo successivo all'emissione ed in pari data sono assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato.