Art. 3 Apporto iniziale 1. Ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato sono assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro, dei quali il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e la conseguente assegnazione. Il controvalore dei titoli di Stato e' comprensivo dei dietimi di interesse ed e' determinato con le modalita' di cui all'art. 2. Detto controvalore e' suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli di Stato, pari a 1.000 euro. 2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. imputa a titolo di apporto, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato e dei suoi eventuali comparti, i titoli di Stato assegnati in apporto dal Dipartimento del Tesoro ed eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati, ed emette gli strumenti finanziari partecipativi con le modalita' di cui all'art. 2. 3. In caso di mancata costituzione del Patrimonio Destinato entro sessanta giorni dall'assegnazione di cui al comma 1, i titoli di Stato sono restituiti al Dipartimento del Tesoro per il loro annullamento e le eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.