Art. 3 
 
                          Apporto iniziale 
 
  1. Ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio  Destinato  sono
assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a.,  in
nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli  di  Stato
per  un  controvalore  di  tre  miliardi  di  euro,  dei   quali   il
Dipartimento del Tesoro dispone  l'emissione  entro  quindici  giorni
lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente
decreto e la conseguente assegnazione. Il controvalore dei titoli  di
Stato e' comprensivo dei dietimi di interesse ed e'  determinato  con
le modalita' di cui all'art. 2. Detto controvalore e' suscettibile di
essere aggiustato, in sede di emissione  dei  titoli  di  Stato,  per
tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli  di  Stato,
pari a 1.000 euro. 
  2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. imputa a titolo di  apporto,  a
seguito della  costituzione  del  Patrimonio  Destinato  e  dei  suoi
eventuali comparti, i  titoli  di  Stato  assegnati  in  apporto  dal
Dipartimento del Tesoro ed eventuali somme per  cedole  di  interesse
maturate e per titoli rimborsati, ed emette gli strumenti  finanziari
partecipativi con le modalita' di cui all'art. 2. 
  3. In caso di mancata costituzione del Patrimonio  Destinato  entro
sessanta giorni dall'assegnazione di cui al  comma  1,  i  titoli  di
Stato  sono  restituiti  al  Dipartimento  del  Tesoro  per  il  loro
annullamento e le eventuali somme per cedole di interesse maturate  e
per titoli rimborsati sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato.