Art. 4 
 
                        Apporti di liquidita' 
 
  1. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale  e
gli apporti successivi potranno essere  effettuati,  in  tutto  o  in
parte, attraverso l'assegnazione di disponibilita' liquide, oltre che
di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo  complessivo  di
cui all'art. 1. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco