Art. 4 Apporti di liquidita' 1. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilita' liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2021 Il Ministro: Franco