Art. 3 
 
                   Quantificazione del contributo 
 
  1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai  fondi
erariali stanziati e dal numero degli enti che  ogni  anno  ne  fanno
richiesta, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati  fondi.
Qualora  il  fondo  risultasse  insufficiente  alla  copertura  delle
richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto  del
fondo stesso secondo il criterio proporzionale.