Art. 5 Istruzioni e specifiche 1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. 2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4. 3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione gia' trasmessa telematicamente comporta la non validita' della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4. 4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2021 Il direttore centrale: Colaianni