IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge
24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 279 del 30  novembre  2007  e  rubricata  «Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista  la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata   nel
Supplemento ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 156 del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2020, con la quale la
societa' Eli Lilly  Nederland  B.V.  ha  chiesto  la  rimborsabilita'
dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alla  procedura
EMEA/H/C/002829/II/0033 del medicinale «Cyramza» (ramucirumab); 
  Preso atto della dichiarazione  dell'azienda  Eli  Lilly  Nederland
B.V., titolare della A.I.C. del medicinale  «Cyramza»  (ramucirumab);
di  non  avere  interesse  ad   ottenere   la   rimborsabilita'   per
l'indicazione  in   «Carcinoma   epatocellulare»,   autorizzata   con
procedura  centralizzata  EMEA/H/C/002829/II/0027  per  il   suddetto
farmaco; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella sua seduta del 6 - 9 e 12 aprile 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Non rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le indicazioni terapeutiche del medicinale CYRAMZA (ramucirumab): 
    «Carcinoma del polmone non a piccole cellule 
      "Cyramza"  in  combinazione  con  erlotinib  e'  indicato   nel
trattamento di prima linea dei  pazienti  adulti  con  carcinoma  del
polmone non a piccole cellule metastatico con mutazioni attivanti  il
recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR)»; 
    «Carcinoma epatocellulare 
      "Cyramza" in monoterapia e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti  adulti  con  carcinoma  epatocellulare   avanzato   o   non
resecabile che abbiano una concentrazione di  alfa  fetoproteina  nel
sangue (AFP) = 400 ng/ml e che siano stati  precedentemente  trattati
con sorafenib», 
  non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.