Art. 2 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e
per le finalita' di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  chiunque  fa
ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o
territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del  predetto  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   l'obbligo   di
presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia
deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19
rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera  c),
del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui  risulti  di  essersi
sottoposto  nelle  quarantotto  ore  antecedenti   all'ingresso   nel
territorio  nazionale  ad  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi per mezzo di tampone. 
  2. In caso di mancata presentazione della certificazione di cui  al
comma 1, e' fatto obbligo di: 
    a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci
giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la  dimora  nei
termini di cui ai commi da  1  a  5  dell'art.  51  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2   marzo   2021,   previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio; 
    b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al
termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario. 
  3. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3
della presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non
si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7,  lettere  a),  b),
c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021. 
  4. Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna  e
Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale
e basi britanniche nell'isola di Cipro),  si  applica  la  disciplina
prevista  per  gli  Stati  e  i  territori  di   cui   all'elenco   C
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021, nei termini di cui al presente articolo.