Art. 2 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. 2. In caso di mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1, e' fatto obbligo di: a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario. 3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 4. Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nei termini di cui al presente articolo.