Art. 3 
 
  1. Chiunque fa ingresso per una  qualsiasi  durata  nel  territorio
nazionale da Stati o territori di cui agli  elenchi  B,  C,  D  ed  E
dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, e'
tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in  formato
digitale,  nei  termini  e  secondo  la  tempistica  individuati  con
apposita  circolare  dalla  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque  sia  deputato  ad
effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione  di  cui
all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021, che potra' essere resa con  le  modalita'  ivi
previste in  alternativa  al  modulo  di  localizzazione  in  formato
digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.