Art. 5 
 
  1. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento  fiduciario
di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che  hanno
soggiornato  o  transitato,   nei   quattordici   giorni   precedenti
all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed
E dell'allegato 20 del predetto decreto, e'  rideterminato  in  dieci
giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o  antigenico,
per mezzo di tampone, al termine dello stesso.