Art. 6 
 
  1. Agli spostamenti dal Canada, Giappone e Stati  Uniti  d'America,
si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di  cui
all'elenco  D  dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  salvo  quanto  diversamente
disposto dalla presente ordinanza.