Art. 3 
 
Obblighi voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Leonardo  da
  Vinci» di Fiumicino, Aeroporto internazionale di  Milano  Malpensa,
  Aeroporto  internazionale  di  Napoli  -  Capodichino  e  Aeroporto
  internazionale «Marco Polo» di Venezia. 
 
  1. Alle persone in partenza sui voli «Covid-tested»  e'  consentito
l'ingresso e il transito nel territorio nazionale, anche in deroga  a
quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, senza  necessita',  laddove  previsto,  di
rispettare gli obblighi di sorveglianza  sanitaria  e  di  isolamento
fiduciario previsti dall'art. 51, commi da 1 a  6,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. Le persone in partenza sui voli  «Covid-tested»  sono  tenute  a
consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato
a effettuare i controlli la certificazione  attestante  il  risultato
negativo del test molecolare (RT PCR) o  antigenico,  effettuato  per
mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti all'imbarco,
nonche'  la  dichiarazione  di  cui  all'art.  50  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  3. I vettori aerei sono tenuti ad  acquisire  e  verificare,  prima
dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a
modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione  di
cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021. 
  4. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio  ingresso  nel
territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di
localizzazione in  formato  digitale,  che  sara'  individuato  dalla
Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare
regolamentare. 
  5. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali
di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti  internazionali
di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los  Angeles,  Miami,  New  York
"John  Fitzgerald  Kennedy"   e   "Newark   Liberty",   Philadelphia,
Washington DC), Emirati Arabi Uniti,  sono,  altresi',  sottoposti  a
test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone
all'arrivo agli  aeroporti  internazionali  «Leonardo  da  Vinci»  di
Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli - Capodichino e  «Marco  Polo»  di
Venezia. 
  6. I voli «Covid-tested» a tal  fine  individuati  dovranno  essere
comunicati preventivamente al  Ministero  della  salute  che  potra',
laddove considerato opportuno,  autorizzare  voli  «Covid-tested»  di
ritorno  verso  gli  aeroporti  di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza. 
  7. Nel  caso  di  mancato  imbarco  sul  volo  «Covid-tested»,  per
risultato positivo al COVID-19,  e'  previsto,  a  cura  del  vettore
aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di  pari
importo su richiesta del passeggero, entro quattordici  giorni  dalla
data  di  effettuazione  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi
dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e  sanitari
dei passeggeri al solo fine di consentire  la  corretta  operativita'
dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del  voucher  su
richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi  previsti  dalla
normativa vigente in materia di  trattamento  dei  dati  personali  e
sanitari.