Art. 3 Obblighi voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, Aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e Aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia. 1. Alle persone in partenza sui voli «Covid-tested» e' consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, senza necessita', laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 2. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested» sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti all'imbarco, nonche' la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 3. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 4. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sara' individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare. 5. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti, sono, altresi', sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo agli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli - Capodichino e «Marco Polo» di Venezia. 6. I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potra', laddove considerato opportuno, autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all'art. 1 della presente ordinanza. 7. Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, e' previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operativita' dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.