Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le domande di ammissione al contributo, redatte utilizzando il
modello di cui all'allegato A al presente decreto e compilato in
tutte le sue parti, corredate dagli allegati previsti dal comma 3 e
sottoscritte dal richiedente, recano, in particolare, oltre
all'indicazione delle generalita' del richiedente e del luogo di
residenza:
a) la specificazione dell'importo complessivo delle spese
sostenute per l'acquisto e la sostituzione del motore per cui si
chiede l'erogazione del beneficio;
b) l'indicazione dell'IBAN del conto corrente bancario o postale
su cui si richiede il versamento del contributo;
c) l'attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della
veridicita' dei fatti, degli stati o delle qualita' dichiarate.
3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 e' allegata:
a) la documentazione attestante la titolarita' del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'unita' navale
ovvero apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l'esistenza del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale di godimento;
b) la documentazione attestante le caratteristiche tecniche
del\dei motore/i sostituito/i e le caratteristiche tecniche del/i
motore/i acquistato/i ed installato/i;
c) copia delle fatture o documentazione di spesa, da allegare in
formato .pdf, rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del relativo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 29 dicembre 2016, n. 303,
attestante l'acquisto e la sostituzione dei motori;
d) copia del documento di identita' del richiedente in corso di
validita'.
4. Le domande di ammissione al contributo devono essere inviate,
entro il termine di cui al comma 1, mediante messaggio di posta
elettronica certificata inviata all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it
della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne, di seguito Direzione. Ai fini del rispetto del
termine di cui al comma 1, fanno fede le ricevute di consegna
rilasciate dalla casella di posta elettronica certificata sopra
indicata.
5. Sono dichiarate inammissibili le domande di ammissione al
contributo presentate mediante modelli diversi da quello previsto
nell'allegato A del presente decreto, mediante modelli incompleti o
privi degli allegati previsti dal comma 3, nonche' presentate secondo
modalita' diverse da quelle indicate nel comma 4.
6. E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo
per ciascun richiedente. In caso di presentazione di piu' domande, e'
considerata valida la prima domanda regolarmente avanzata.